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Faq

Si, nel corso dell'anno verranno pubblicati altri bandi sia per la vendita di immobili ad uso abitativo che ad uso diverso dall'abitativo. Tali bandi verranno pubblicati sia sul sito che sui quotidiani.
No, l'Agenzia del Demanio provvederà ad inserire il bene in un nuovo bando di gara.
La Legge non vieta la vendita a terzi degli alloggi occupati per i quali l'occupante non abbia esercitato il diritto di prelazione; rientra infatti nella discrezionalità dell'amministrazione procedere alla vendita degli stessi mediante asta. Potrà verificare l'inserimento del bene nei bandi consultando il sito internet o i quotidiani.
Dopo la stpipula l'atto è sottoposto all'esame del Direttore di Filiale o della Direzione che ne accerta la regolarità e lo approva.
Si riferisce agli immobili occupati e consta nella possibilità per chi è locatario del bene o chi è semplicemente nel godimento dello stesso, purché in regola con i pagamenti, di acquistare il bene al maggior prezzo offerto a seguito dell'asta o dell'invito pubblico ad offrire.
Sì, ma inviando per ciascun bene tutto quanto previsto dal bando di gara.
Non c'è % di rialzo, l'offerta è libera e segreta; la sola condizione è che l'offerta sia uguale omaggiore del prezzo posto a base d'asta.
Sono allegati al bando di gara che si possono scaricare sul sito internet o richiedere alla Filiale competente.
Occorre allegare un documento di riconoscimento valido tra quelli citati dall'art. 35 del DPR 28/12/2000 n. 445 (carta d'indentità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d'armi ecc.).
Si, ma solo se ha un contratto regolare di locazione con l'Agenzia del Demanio. Il nuovo proprietario subentra, infatti, nel rapporto locatizio.
Si, qualora la procedura non sia stata regolarmente seguita o vi siano altri motivi di legittimità.
Il deposito in contanti si effettua presso la Tesoreria Provinciale: bisognerà recarsi presso la sede più vicina, specificando che si vuole effettuare un deposito provvisorio finalizzato alla partecipazione ad un'asta pubblica, quale garanzia dell'offerta. L'ufficio rilascierà un'apposita quietanza di pagamento, da allegarsi in originale all'offerta.
Occorre allegare un documento di riconoscimento valido tra quelli citati dall'art. 35 del DPR 28/12/2000 n. 445 (carta d'indentità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d'armi ecc.).
Sì, tuttavia bisogna tener presente che la relativa quietanza da allegare all'offerta non verrà rilasciata a vista dall'Ufficio ma solo dopo due o più giorni. Pertanto, il deposito andrà effettuato in tempo utile a presentare la domanda.
Conclusa la procedura di aggiudicazione, la Filiale territoriale consegnerà al partecipante non aggiudicatario una lettera di svincolo della somma con allegato l'originale della quietanza. Con tale ricevuta il soggetto dovrà recarsi presso la Tesoreria provinciale che provvederà a restituire la somma non appena possibile.
La busta deve essere sottoscritta su entrambi i lembi di chiusura a cavallo della sigillatura.
Per spese d'asta si intendono le spese publicitarie (da ripartirsi proporzionalmente al valore base d'asta dei singoli lotti tra gli aggiudicatari). Si intende che l'aggiudicatario dovrà farsi carico anche delle spese contrattuali (imposta di registro, marche da bollo, notaio).
No, trattasi di immobili di proprietà dello Stato.
Tale domanda potrà essere rivolta alla Filiale la quale entro 10 gg dall'aggiudicazione inviterà l'aggiudicatario alla stipula.